In secondo luogo, il prelievo del 2015 sembrerebbe essere stato adottato in violazione del principio della tutela del legittimo affidamento. Tale misura avrebbe avuto un impatto sui rapporti concessori in corso. Essa avrebbe considerevolmente aggravato le condizioni economiche di questi ultimi e sarebbe stata imprevedibile per un imprenditore prudente e avveduto.

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1) L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che, laddove sia dimostrato che una normativa nazionale, la quale impone un prelievo avente per effetto una riduzione dei compensi dei concessionari incaricati della gestione dei giochi praticati mediante apparecchi da gioco, comporta una restrizione della libertà garantita dal medesimo articolo 49 TFUE, tale disposizione del Trattato osta a codere italia che una restrizione siffatta possa essere giustificata sulla scorta di obiettivi fondati esclusivamente su considerazioni attinenti al miglioramento delle finanze pubbliche. Le ricorrenti di cui ai procedimenti principali sono società operanti nel settore del gioco mediante gli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773.

La visura camerale di Codere Network S.p.a., acquistabile qui, include tutti i dati aziendali, come la sede legale, le unità locali, lo statuto, l’atto costitutivo, il capitale sociale, gli strumenti finanziari, l’elenco dei soci e i titolari di diritti su azioni e quote. Inoltre, vengono indicati l’amministratore o gli amministratori, i membri del consiglio di amministrazione (se adottato), i sindaci facenti parte del collegio sindacale e, ovviamente, gli indirizzi e i ruoli di ogni soggetto. La visura contiene una sezione dedicata alla sede legale che, per Codere Network S.p.a., si trova in Via Cornelia, 498 a Roma, in provincia di Roma, nella regione Lazio; inoltre, sono elencate le unità locali, ovvero le sedi secondarie eventualmente presenti. Orbene, nel caso di specie, occorre rilevare che l’articolo 1, comma 649, della legge di stabilità per il 2015 considerato nelle questioni pregiudiziali, pur essendo stato abrogato nel 2016 ed essendo dunque applicabile unicamente nel 2015, costituisce, ancorché nel testo quale interpretato retroattivamente dall’articolo 1, commi 920 e 921, della legge di stabilità per il 2016, il fondamento del prelievo del 2015. Oltre a ciò, l’eventuale accertamento del fatto che tale disposizione avrebbe pregiudicato le libertà garantite dagli articoli 49 e 56 TFUE sarebbe idoneo a portare il giudice del rinvio a constatare l’illegittimità di detto prelievo.

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23, riguardo alla quale il governo italiano fa valere che essa avrebbe ampiamente annunciato il prelievo del 2015, occorre osservare che tale prelievo non sembra essere stato determinato nell’ambito del riordino dei compensi dei concessionari per la cui realizzazione tale legge conferiva apposita delega al governo italiano. Come risulta esplicitamente dall’articolo 1, comma 649, della legge di stabilità per il 2015, tale prelievo è stato operato «in anticipazione» del suddetto riordino, e dunque a priori al di fuori di quest’ultimo. Risulta, per il resto, dal fascicolo che tale riordino non è stato effettuato, a causa della scadenza dei termini di durata della delega. A questo proposito, occorre rilevare che il punto II 1.5 del bando di gara menzionato al punto 7 della presente sentenza dispone che «al concessionario è riconosciuto un compenso quale differenza tra l’importo derivante dalla raccolta di gioco e le [somme previste a titolo di Prelievo unico a beneficio dell’erario, di canone di concessione e di deposito cauzionale in quota percentuale rispetto alla raccolta di gioco] nonché le vincite da erogare, calcolate sulla base dei limiti minimi previsti dalla normativa vigente, e le quote spettanti a soggetti terzi incaricati della raccolta di gioco».

Alla luce di tale modifica legislativa, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha ritenuto che fossero venuti meno i propri dubbi circa la costituzionalità e la conformità al diritto dell’Unione della disciplina in questione, e ha respinto nel merito i ricorsi delle ricorrenti nei procedimenti principali. L’organizzazione e l’esercizio delle attività di cui al precedente articolo sono affidate al Ministero delle finanze il quale può effettuarne la gestione o direttamente, o per mezzo di persone fisiche o giuridiche, che diano adeguata garanzia di idoneità. In questo secondo caso, la misura dell’aggio spettante ai gestori e le altre modalità della gestione saranno stabilite in speciali convenzioni (…). Con il passare degli anni e l’aumentare dell’offerta di gioco, le nostre sale si sono trasformate in Gaming Hall che si distinguono per essere non soltanto delle sale gioco, ma soprattutto degli spazi di aggregazione e di socializzazione in cui il momento del gioco si affianca e si alterna a quello dello svago e della ristorazione. Soltanto nel caso in cui si constati una siffatta restrizione della libertà suddetta si pone la questione di un’eventuale giustificazione di tale restrizione.

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Condividere con i partner le conseguenze della Legge di Stabilità 2016 e definire una strategia comune che consenta al gestore di non sentirsi escluso dal futuro del comparto e, al contrario, ne valorizzi ruolo e competenza. E’ questo l’obiettivo del nuovo appuntamento tra Codere Network e i gestori collegati alla sua rete, a distanza di poco più di due mesi dall’ultimo incontro del 3 dicembre scorso. Una giornata dedicata all’analisi degli impatti della legge sul settore in genere e sulle società di gestione in particolare, ma non solo.

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Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. I proventi derivanti dall’esercizio delle attività indicate nei precedenti articoli, devono affluire ad un apposito capitolo di entrata del Ministero delle fìnanze». Tra i temi trattati anche quelli dei nuovi apparecchi da remoto, delle normative territoriali e dell’operatività legata al cambio dei nulla osta degli apparecchi. ”Di fronte alla richiesta di investimenti molto onerosi, che rischiano ancora una volta di mettere in ginocchio il mercato, come quelli per i cambio schede e la sostituzione progressiva degli attuali apparecchi Awp con quelli ‘da remoto’, i gestori devono sentire di avere nel Concessionario Codere Network un alleato e non un nemico” afferma Alejandro Pascual, ad di Codere. È possibile acquistare e ricevere il bilancio d’esercizio della Codere Network S.p.a. in pochi istanti cliccando qui.

Alla luce di tali circostanze, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che, laddove sia dimostrato che una normativa nazionale, la quale impone un prelievo avente per effetto una riduzione dei compensi dei concessionari incaricati della gestione dei giochi praticati mediante apparecchi da gioco, comporta una restrizione della libertà garantita da questo stesso articolo, tale disposizione del Trattato FUE osta a che una restrizione siffatta possa essere giustificata sulla scorta di obiettivi fondati esclusivamente su considerazioni attinenti al miglioramento delle finanze pubbliche. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 49 e 56 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, come quella contenuta all’articolo 1, comma 649, della legge di stabilità per il 2015, la quale, per ragioni legate esclusivamente al miglioramento delle finanze pubbliche, imponga un prelievo avente per effetto una riduzione della remunerazione di una categoria limitata di operatori del settore dei giochi d’azzardo, vale a dire i concessionari incaricati della gestione dei giochi praticati mediante apparecchi da gioco. Nel caso di specie, anche se sarebbe stato certo auspicabile che il giudice del rinvio esponesse in maniera più dettagliata le ragioni che l’hanno indotto a ritenere che le disposizioni del diritto dell’Unione costituenti l’oggetto della sua prima questione potessero essere state violate nel caso di specie, si deduce dalle informazioni contenute nelle domande di pronuncia pregiudiziale che soltanto i titolari di concessioni di gestione dei giochi praticati mediante apparecchi da gioco e i loro partner contrattuali a valle, e non gli altri soggetti operanti nel settore dei giochi, come gli operatori di giochi on line, sono interessati dal prelievo del 2015. Con atto del 17 dicembre 2020, il giudice del rinvio ha risposto alla richiesta suddetta facendo presente, in sostanza, anzitutto, che le ricorrenti di cui ai procedimenti principali si sarebbero viste attribuire le concessioni in questione nell’ambito di una procedura di gara aperta a tutte le imprese dell’Unione. Inoltre, se è pur vero che tutte le ricorrenti di cui ai procedimenti principali sono società italiane, quattro di esse sono interamente controllate da società di altri Stati membri.

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«921. Il comma 649 dell’articolo 1 della [legge di stabilità per il 2015] si interpreta nel senso che la riduzione su base annua delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica a ciascun operatore della filiera in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali, tenuto conto della loro durata nell’anno 2015». Ne consegue che, anche supponendo che il giudice del rinvio concluda che il prelievo del 2015 determina una restrizione della libertà di stabilimento garantita dall’articolo 49 TFUE, e che esso proceda, di conseguenza, a verificarne la proporzionalità in conformità della giurisprudenza ricordata al punto 57 della presente sentenza, esso sarà tenuto, in tale contesto, a tener conto altresì delle prescrizioni scaturenti dal principio della tutela del legittimo affidamento. [newline]Tuttavia, è vero che la data della sua adozione, il suo ammontare e la ripartizione dell’onere ad esso relativo in proporzione al numero di apparecchi da gioco attribuiti a ciascun concessionario alla data del 31 dicembre 2014 paiono di natura tale da aver potuto incidere, a breve termine e, secondo le indicazioni delle decisioni di rinvio, in maniera notevole, sulle previsioni finanziarie dei suddetti concessionari. A questo proposito, spetterà, eventualmente, al giudice del rinvio valutare l’esatta portata dell’impatto che un siffatto prelievo temporaneo può aver avuto sulla redditività degli investimenti effettuati dai concessionari, nonché stabilire se, e in quale misura, i suddetti concessionari si siano visti privati, a causa del carattere eventualmente improvviso e imprevedibile di tale prelievo, del tempo necessario per permettere loro di adeguarsi a questa nuova situazione.

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Il comma 649 dell’articolo 1 della [legge di stabilità per il 2015] è abrogato». C) i concessionari, nell’esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, ripartiscono con gli altri operatori di filiera le somme residue, disponibili per aggi e compensi, rinegoziando i relativi contratti e versando gli aggi e compensi dovuti esclusivamente a fronte della sottoscrizione dei contratti rinegoziati». Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli articoli 49 e 56 TFUE, nonché del principio della tutela del legittimo affidamento. Alla luce di quanto sopra, si deve ritenere che la richiesta di verifica preliminare avanzata da Operbingo Italia s.p.a., Codere Italia s.p.a. e Codere Network s.p.a., possa essere accolta, dovendosi escludere, sulla base delle stesse ragioni esposte da questa Autorità con il provvedimento del 18 dicembre 2013, in conformità ai principi di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza posti dal Codice (artt. 3 e 11 del Codice), che dalla conservazione delle immagini oltre il tempo previsto per legge possano conseguire significative lesioni alla riservatezza dei soggetti interessati alla loro rilevazione.

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L’assenza di collegamento tra il prelievo del 2015 e la legge dell’11 marzo 2014, n. 23, appare inoltre testimoniata dalla circostanza che, a differenza del criterio della «progressività legata ai volumi di raccolta delle giocate» che doveva applicarsi nel quadro del previsto riordino, l’articolo 1, comma 649, della legge di stabilità per il 2015 ha stabilito il prelievo controverso ad un livello fisso, e dunque non correlato al volume delle giocate raccolte, e l’ha ripartito tra concessionari sulla base del numero di apparecchi gestito da ciascuno, e dunque anche in questo caso senza un collegamento con il volume di raccolta delle giocate di ciascuno di essi. Dal testo dell’articolo 1, comma 649, della legge di stabilità per il 2015 sembra dunque emergere che il prelievo del 2015 è stato istituito senza che il legislatore italiano facesse più riferimento ad un motivo imperativo di interesse generale, come la tutela dei consumatori e la prevenzione delle frodi e della dipendenza dal gioco, dato che detta disposizione mira esclusivamente al miglioramento delle finanze pubbliche. 11, comma 1, lett. D) ed e) del Codice per la protezione dei dati personali.

«(…) Per effetto delle attività affidate in concessione il concessionario ha l’obbligo di mettere a disposizione dell’erario e [dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS)] le somme previste a titolo di PREU [Prelievo unico a beneficio dell’erario], di canone di concessione e di deposito cauzionale in quota percentuale rispetto alla raccolta di gioco. Al concessionario è riconosciuto un compenso quale differenza tra l’importo derivante dalla raccolta di gioco e le predette somme nonché le vincite da erogare, calcolate sulla base dei limiti minimi previsti dalla normativa vigente, e le quote spettanti a soggetti terzi incaricati della raccolta di gioco». Alla luce della soprariportata descrizione del sistema di videosorveglianza andrà poi integrata l´informativa fornita agli interessati inserendo il riferimento al trattamento dati svolto presso la c.d. Control room e alla correlativa individuazione di un apposito responsabile esterno del trattamento, almeno nel testo dell´informativa completa resa disponibile presso le sale gioco o all´interno del sito internet delle società titolari del trattamento. Il Bilancio d’esercizio è un documento che riassume periodicamente la situazione patrimoniale e finanziaria di un’azienda ed è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. Nello Stato Patrimoniale vengono indicati Attività e Passività dell’azienda, le immobilizzazioni, i crediti e i debiti, i fondi e le riserve, l’attivo circolante incluse le disponibilità liquide ecc.

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Tuttavia, il governo italiano ha fatto valere, in particolare all’udienza, che il prelievo del 2015 avrebbe altresì perseguito, mediante la riduzione degli introiti degli operatori da esso causata, l’obiettivo di scoraggiare l’infiltrazione delle organizzazioni criminali nel settore in proporzione particolarmente lucroso dei giochi praticati mediante apparecchi da gioco. Tenuto conto della crescita continua che tale settore dei giochi avrebbe conosciuto e di alcune caratteristiche proprie del settore stesso, tale prelievo avrebbe avuto anche l’obiettivo di tutelare la salute dei giocatori contro gli effetti connessi ai giochi d’azzardo. Tuttavia, l’articolo 1, comma 649, della legge di stabilità per il 2015 chiarisce che il contributo imposto ai concessionari a titolo del prelievo del 2015 viene richiesto «a fini di concorso al miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica e in anticipazione del più organico riordino della misura degli aggi e dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori di filiera nell’ambito delle reti di raccolta del gioco per conto dello Stato, in attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettera g), della legge dell’11 marzo 2014, n. 23». «1) Se sia compatibile con l’esercizio della libertà di stabilimento garantita dall’articolo 49 TFUE e con l’esercizio della libera prestazione di servizi garantita dall’articolo 56 TFUE l’introduzione di una normativa quale quella contenuta nell’articolo 1, comma 649, della legge di stabilità per il 2015, la quale riduca aggi e compensi solo nei confronti di una limitata e specifica categoria di operatori, ovvero solo nei confronti degli operatori del gioco con apparecchi da intrattenimento, e non nei confronti di tutti gli operatori del settore del gioco. Per quanto riguarda, infine, l’argomento delle ricorrenti di cui ai procedimenti principali, secondo cui il prelievo del 2015 ha avuto una portata retroattiva, occorre osservare come tale prelievo, adottato il 23 dicembre 2014, mirasse alla riduzione dei compensi dei concessionari «a decorrere dall’anno 2015» (v. l’articolo 1, comma 649, della legge di stabilità per il 2015) e prevedesse dei pagamenti tra il mese di aprile e il mese di ottobre 2015.

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388, prot. 4076/RU, del Direttore dell’ADM, è stato stimato il numero di apparecchi riferibili a ciascun concessionario alla data del 31 dicembre 2014 e sono state liquidate le somme dovute di conseguenza, attraverso una ripartizione dell’onere del prelievo in misura proporzionale al numero di apparecchi riferibili a ciascun concessionario. Ai sensi dell’articolo 3 di tale decreto, ciascun concessionario doveva versare il 40% della propria quota entro il 30 aprile 2015, e il 60% entro il 31 ottobre 2015. I sistemi di videosorveglianza si compongono di 17 impianti installati presso ciascuna sala da gioco (bingo e altri giochi pubblici) gestite dalle società istanti (alcune gestite in esclusiva da Operbingo e di cui la stessa è esclusivo titolare del trattamento e altre, con sede in Roma, gestite in co-titolarità da Codere Italia, Operbingo e Codere Network). L’articolo 14, comma 2, di questa medesima legge imponeva che tale riordino fosse effettuato rispettando alcuni principi e criteri direttivi consistenti segnatamente, ai sensi del punto g) di tale disposizione, nella «revisione degli aggi e compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori secondo un criterio di progressività legata ai volumi di raccolta delle giocate». Ciò premesso, occorre osservare che il prelievo del 2015 presenta il carattere di una misura tributaria, così come il governo italiano ha segnatamente sottolineato nelle sue osservazioni e come risulta dall’espressione «prelievo tributario gravante sui giochi» che compare all’articolo 14, comma 1, della legge dell’11 marzo 2014, n.

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Gli impianti di videosorveglianza ubicati presso ciascuna sala bingo, dotati di telecamere interne ed esterne, sono stati installati in aderenza a quanto previsto dal decreto 22 gennaio 2010 del Direttore dell´Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che, all´art. [newline]9, comma 4, nell´indicare le caratteristiche degli ambienti dedicati al gioco, precisa che “le sale devono essere dotate di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso”. Ciò, tenendo altresì conto delle speciali prescrizioni impartite “dalla Questura (in occasione del rilascio delle licenze di P.S.) ai sensi dell´art. 9 del T.U.L.P.S.”. La visura storica contiene quindi tutte le modifiche aziendali che sono state effettuate nel tempo e tutte le informazioni inerenti il cambio della sede legale, le quote societarie e gli eventuali trasferimenti, etc. Nelle sue osservazioni scritte, la Commissione europea ha espresso dei dubbi riguardo all’utilità delle questioni sollevate ai fini della soluzione delle controversie di cui ai procedimenti principali a seguito dell’abrogazione della legge di stabilità per il 2015.

In primo luogo, la misura imposta dall’articolo 1, comma 649, della legge di stabilità per il 2015, come abrogato e interpretato dall’articolo 1, commi 920 e 921, della legge di stabilità per il 2016, avrebbe avuto come effetto che le ricorrenti di cui ai procedimenti principali hanno subito un prelievo economico. Si tratterebbe di una restrizione delle libertà garantite dagli articoli 49 e 56 TFUE. Il prelievo del 2015 avrebbe avuto un effetto retroattivo, nel senso che sarebbe stato imposto nel 2015 e avrebbe colpito i redditi realizzati nel 2014. «Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Restrizioni – Giochi d’azzardo – Concessioni di gestione dei giochi praticati mediante apparecchi da gioco – Normativa nazionale che impone un prelievo ai concessionari – Principio della tutela del legittimo affidamento». Anche nell´ipotesi oggetto della richiesta in esame, infatti, l´avvenuta installazione dei sistemi di videosorveglianza e la richiesta di allungamento dei tempi di conservazione delle immagini registrate presso le sale da gioco trovano la loro giustificazione in obiettive esigenze di tutela del patrimonio aziendale e nel legittimo interesse del titolare volto a prevenire o a far perseguire possibili illeciti posti in essere a danno dell´azienda, dei suoi dipendenti o dei suoi clienti.

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Al contrario, poiché le indicazioni in possesso della Corte non le permettono di stabilire con sufficiente precisione in quale misura l’articolo 56 TFUE potrebbe parimenti trovare applicazione nelle situazioni in discussione nei procedimenti principali, occorre, nel caso di specie, privilegiare un esame degli interrogativi formulati dal giudice del rinvio alla luce del solo articolo 49 TFUE. Inoltre, risulta segnatamente dalle precisazioni contenute al punto 22 della presente sentenza che, tra i concessionari interessati dal prelievo del 2015, figurano società italiane controllate da società stabilite in altri Stati membri. Ai sensi dell´art. 17 del Codice, autorizza Operbingo Italia s.p.a., Codere Italia s.p.a. e Codere Network s.p.a., a conservare sino a 15 giorni le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza in uso presso le 17 sale giochi ubicate in Piemonte, in Lombardia, nel Lazio, in Campania, in Puglia, in Emilia-Romagna alle quali è riferita la richiesta, integrando la relativa informativa nei termini di cui in motivazione.

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